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Documento Finanziario Storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2005 n. 14

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 12
Interventi regionali per le politiche abitative
1. Per la realizzazione dei programmi concernenti le politiche abitative della Regione volte a favorire interventi per l'accesso alla locazione o alla proprietà, di abitazioni, ai sensi della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 2005, a concedere contributi in conto interessi su mutui quindicennali per l'importo di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 32054 afferente alla U.P.B. 1.4.1.4.12900 - Contributi su annualità nel settore dell'urbanistica e delle politiche per la casa.

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