LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 24 aprile 2006 n. 4 L.R. 28 luglio 2006 n. 13 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 12
Interventi regionali per le politiche abitative
1.
Per la realizzazione dei programmi concernenti le politiche abitative della Regione volte a favorire interventi per l'accesso alla locazione o alla proprietà, di abitazioni, ai sensi della
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 2005, a concedere contributi in conto interessi su mutui quindicennali per l'importo di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 32054 afferente alla U.P.B. 1.4.1.4.12900 - Contributi su annualità nel settore dell'urbanistica e delle politiche per la casa.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.