LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 24 aprile 2006 n. 4 L.R. 28 luglio 2006 n. 13 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 21
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1.
Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 450.000,00.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.