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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 26
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale ( articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall' articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (articolo 167, comma 2, lett. A) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2005: Euro 5.000.000,00.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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