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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 47
1.
Al comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) le parole
"La Regione, nel rispetto di quanto disposto all' articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003,"
sono sostituite dalle seguenti parole:
"La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003,"
.
2.
Al comma 3 dell' articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole "
Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003,"
sono sostituite dalle seguenti parole:
"Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003,"
.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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