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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 8
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui sottoindicati capitoli:
Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione ( articolo 26, comma 2, lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2005: Euro 620.000,00
Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento ( articolo 4, comma 3 L. 25/5/70, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00 ;
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica con riferimento alla legge indicata al comma 1 è disposta la seguente autorizzazione di spesa
Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica ( articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2005: Euro 2.050.000,00.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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