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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 24
Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall' articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), è disposta a favore dell'ARNI, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, di Euro 400.000,00.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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