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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato23/12/2010
4. Testo Coordinato29/12/2006
5. Testo Coordinato28/07/2006
6. Testo Coordinato24/04/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Coordinato27/07/2005
9. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 10
Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all' articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2005 + Euro 200.000,00
Esercizio 2005 Euro 12.150.000,00

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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