Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/11/2020 | ||
2. | 25/07/2013 | ||
3. | 23/12/2010 | ||
4. | 29/12/2006 | ||
5. | 28/07/2006 | ||
6. | 24/04/2006 | ||
7. | 22/12/2005 | ||
8. | 27/07/2005 | ||
9. | 28/12/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1.
Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a)
per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, di Euro 17.705,55 (Cap. 38050);
b)
per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'
articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 71.269,00 (Cap. 38058);
c)
per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap. 38070).
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.