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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato23/12/2010
4. Testo Coordinato29/12/2006
5. Testo Coordinato28/07/2006
6. Testo Coordinato24/04/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Coordinato27/07/2005
9. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 42
1.
L' articolo 30 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina) è sostituito dal seguente:
"Art. 30
Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.".

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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