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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 28 dicembre 2004

Art. 10
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente articolo.
3. Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale sono nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche. Per quanto attiene ai direttori amministrativo e sanitario si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilità di designare due componenti all'interno del Collegio sindacale. Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 Sito esterno (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 Sito esterno), è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato. L'Università partecipa al Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS secondo i criteri stabiliti negli accordi integrativi del protocollo d'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge. E' previsto un direttore scientifico, nominato dallo Stato d'intesa con la Regione.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché il collegamento con gli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'auto coordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.

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