LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 28 dicembre 2004
Art. 10
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente articolo.
3. Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale sono nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Per quanto attiene ai direttori amministrativo e sanitario si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 . Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilità di designare due componenti all'interno del Collegio sindacale. Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ), è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato. L'Università partecipa al Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS secondo i criteri stabiliti negli accordi integrativi del protocollo d'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge. E' previsto un direttore scientifico, nominato dallo Stato d'intesa con la Regione.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché il collegamento con gli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'auto coordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.