LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 28 dicembre 2004
Art. 12
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50
1. L'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) è abrogato.
2.
L'articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:
" Art. 37
Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie
1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).
2. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge è interrotto qualora il direttore generale competente in materia di sanità richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
3. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dall'1 al 20 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
4. L'Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni Azienda sanitaria, è collocato nella sede dell'Azienda stessa, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo di cui al comma precedente per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione.
7. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale.
8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito."
3. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000, è abrogato.
4.
Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 50 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Art. 43 bis
Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie
1. Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie
a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria;
b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria;
c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;
d) i fornitori dell'Azienda sanitaria;
e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Azienda sanitaria;
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo."