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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 10

(sostituito da art. 1 L.R. 3 marzo 2006 n. 2) ,in seguito modificato comma 3, aggiunto comma 3 bis e sostituiti commi 6 e 7 da  art. 13 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4), ancora sostituito comma 6 da art. 36 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, poi aggiunto comma 5 bis da art. 12 L.R. 29 luglio 2021, n. 8, infine sostituito comma 7 da art. 23 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ('IRCCS' o 'Istituti') aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3); il Collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il direttore scientifico, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia.
3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze degli organi, ...... ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore generale:
a) disciplinino la organizzazione della ricerca;
b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
3 bis. La Giunta regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le modalità di vigilanza e controllo sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel territorio regionale.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ai direttori amministrativo e sanitario si applicano gli articoli 3, comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche; al direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità delle attività di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d'intesa con l'Università degli Studi di Bologna. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.
5 bis. Limitatamente agli I.R.C.C.S. riconosciuti nell’ambito di Aziende Ospedaliero-Universitarie, il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri: due sono nominati dalla Regione, di cui il presidente scelto d’intesa con l’Università, uno dall’Università, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.
7. I criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall’articolo 8, comma 3, della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003. La Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico. (4)
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, da altre leggi regionali e dall'atto aziendale di cui all'articolo 3 della presente legge, per quanto di competenza, all'organizzazione ed al funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni desumibili dai principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di Aziende sanitarie.
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione dei commi 1-5, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera d) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ art. 23 della L.R. 12 luglio 2023, n. 7, che sostituisce l’ art. 10, comma 7,  della presente legge, limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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