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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 2

(soppresso comma 3 da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)

Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza attraverso:
a) le Aziende Unità sanitarie locali, (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl');
b) le Aziende ospedaliere, nonché, in connessione con specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominati 'IRCCS') e, secondo le modalità di cui all'articolo 9 della presente legge, le Aziende ospedaliero-universitarie, già Aziende ospedaliere integrate con l'Università. La costituzione di Aziende ospedaliere è disposta dalla Regione motivando sulla base della complessità della casistica trattata e del ruolo di ospedale di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza individuati dal Piano sanitario regionale; (2)
c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito denominati 'Aziende sanitarie' - abbiano stipulato accordi contrattuali.
2. L'organizzazione del Ssr prevede:
a) l'obbligo di qualità tecnica, professionale e relazionale per tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle Aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al Ssr;
b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta dei servizi e nell'atto aziendale;
c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi;
d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonché alla verifica dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie;
e) la partecipazione delle Aziende sanitarie all'elaborazione, da parte degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;
f) il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione organizzativa degli operatori;
g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le organizzazioni sindacali;
h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui all' articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), favorendo in particolare l'integrazione sociale delle persone con patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi di libertà e di dignità umana alla base della legge 13 maggio 1978, n. 180 Sito esterno (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
3.
4. La Regione, con riferimento alle attività ed agli oggetti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad esse garantita.
5. I rapporti tra il Ssr e le Università sono disciplinati nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato, dalle disposizioni della presente legge, nonchè attraverso la stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 9.
6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le Regioni e di coordinamento con lo Stato, nonché, nell'ambito dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione dei commi 1-5, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera d) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ art. 23 della L.R. 12 luglio 2023, n. 7, che sostituisce l’ art. 10, comma 7,  della presente legge, limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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