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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 64 del 25 maggio 2004

Art. 3
Quota associativa e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, concede a CAMINA, stabilendo le relative modalità di erogazione, contributi per la realizzazione del programma delle attività. A tal fine, la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività corredati dei relativi piani finanziari. CAMINA presenta altresì una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare.

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