LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base inerente contributi ad enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione, nella parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari delle specifiche unità previsionali di base relative alla parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.