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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 65 del 25 maggio 2004

Art. 12
Patrimonio informativo pubblico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti del diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico. Nelle forme e con le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della presente legge, tale patrimonio è aperto alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione, con regolamento a norma di Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia e dei livelli di tutela previsti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici economici.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito regionale forniscono la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno assicurandosi reciproca assistenza e supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico sono tenuti a fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative.
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati così da effettuare verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento concessi dalla Regione in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge sono subordinate all'effettivo adempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.

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