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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 65 del 25 maggio 2004

CAPO II
PROGRAMMAZIONE DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT
Art. 6
Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government.
2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government.
3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla Giunta previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione.
Art. 7
Attuazione delle linee di indirizzo
1. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government, la Giunta regionale adotta un programma annuale di attuazione: tale programma può essere aggiornato con successive delibere della Giunta.
2. Per i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, il programma definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto e le altre iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi analitici di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi.
Art. 8
Verifica dei risultati
1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza Regione-Autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.
2. La relazione contiene, per ciascun'area e obiettivo, la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio e della Conferenza che ne concludono l'esame.

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