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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 20
Criteri di programmazione regionale
1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, comma 2, la Giunta regionale adotta criteri di programmazione integrata e coordinata per la definizione dei fabbisogni e la gestione degli acquisti da parte delle proprie strutture, con particolare riferimento agli acquisti riguardanti servizi generali, sistemi informativi e informatici anche settoriali, materiali di consumo ed ogni altra tipologia avente le medesime caratteristiche di trasversalità.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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