LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2004 n. 17 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 L.R. 22 dicembre 2005 n. 22 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26 L.R. 30 novembre 2009 n. 21 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 17 luglio 2014 n. 12 L.R. 30 luglio 2015 n. 13 L.R. 18 luglio 2017 n. 14 L.R. 16 marzo 2018 n. 1 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 3 giugno 2019, n. 5 L.R. 01 agosto 2019, n. 17 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 21 giugno 2022, n. 7 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23
(sostituito da art. 14 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)
Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.