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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 23 bis
Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo
1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2011, promuove e gestisce il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a:
a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di gestione;
b) consentire l'inserimento automatico dei dati nei sistemi di contabilità;
c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di acquisizione;
d) stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori economici.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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