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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 23 quater
Adesione al SiCiPa-ER
1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il SiCiPa-ER con l'osservanza delle norme europee e statali vigenti in materia.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di utilizzare il SiCiPa-ER.
3. L'agenzia, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, per lo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).
4. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi di cui al comma 1 e delle facoltà di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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