CAPO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE
Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse
1.
La Giunta regionale, in coerenza con i criteri generali di cui all'articolo 20, adotta modalità organizzative finalizzate a garantire la programmazione unitaria e integrata degli obiettivi e delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13. Assicura altresì, tramite le strutture della direzione generale competente, le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio di cui al comma 2.
2.
Le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio assicurano, in particolare:
a)
il supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, al monitoraggio e al controllo delle iniziative anche locali e settoriali;
b)
il supporto alle iniziative di altri enti, l'attuazione per quanto di competenza, il monitoraggio e il controllo;
c)
il presidio della coerenza dell'architettura del SIR-ER, l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche, sia trasversali che settoriali;
d)
la programmazione e il coordinamento dell'introduzione del software libero e open source e dell'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti o liberi, nonché degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e)
la cura, nell'ambito della lettera b), dello sviluppo e gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, della progettazione e realizzazione dei progetti trasversali, degli standard generali di riferimento, dell'assistenza tecnica e della collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.
3.
I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 4 bis.
4.
I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3.
Art. 17
Sedi di concertazione e partecipazione
1.
La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:
b)
il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'articolo 6, comma 4;
c)
la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti
della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge stessa.