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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO III
INFRASTRUTTURE
Art. 9

(abrogati commi 7 e 8 da art. 47 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Rete regionale
1. È istituita la rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, dedicata ai collegamenti fra gli uffici e gli enti della Regione, interconnessa a internet, e aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.
2. La Regione provvede, nei tempi e con le modalità previsti dalla pianificazione, alla realizzazione di una infrastruttura di rete "a banda larga" destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La Giunta regionale definisce il nome e il marchio della infrastruttura di rete; ogni pubblica amministrazione collegata nell'ambito della suddetta rete è tenuta ad evidenziarli senza introdurre alterazioni.
3. Per la razionalizzazione delle reti esistenti per gli interventi in caso di emergenze, al fine di integrare e migliorare i servizi, la Regione si dota di una rete radiomobile opportunamente collegata a quella di cui al comma 1.
4. I collegamenti con i soggetti privati per i servizi di contatto e per l'accesso al "sistema informativo regionale" (SIR) sono realizzati di norma tramite internet.
5. Gli interventi della Regione sono programmati e realizzati in modo da superare, in particolare per le zone di difficile collegamento, ogni forma di divario digitale e garantire prestazioni adeguate sull'intero territorio regionale.
6. Le infrastrutture realizzate adottano, di volta in volta, le tecnologie più idonee, anche con lo scopo di sperimentare e di accrescere il patrimonio di conoscenze regionali.
7. abrogato
8. abrogato
Art. 10

(modificati commi 2 e 3 da art. 47 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27), in seguito aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26, in seguito aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 48 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4,aggiunto comma 4 quater da art. 36 L.R. 18 luglio 2017 n. 14, poi aggiunto comma 3 ter da art. 12 L.R. 16 marzo 2018 n. 1,infine modificati commi 4 bis, 4 ter e 4 quater da art. 5 L.R. 01 agosto 2019, n. 17)

Gestione della rete regionale
1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259(Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione.
3. I l Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.
3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:
a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;
b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;
c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.
4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.
4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata Lepida S.c.p.a ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.
4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti pubblici soci di cui all'articolo 6, comma 6. degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa.
4 quater. La società Lepida S.c.p.a è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4 ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 11
Sviluppo del "territorio digitale"
1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del "territorio digitale", promuovendo la collaborazione, anche in forme associate, per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale delle pubbliche amministrazioni, dedicando specifici interventi e risorse all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario delle iniziative degli enti del territorio.
2. Esistendone i presupposti di carattere economico o sociale, la Regione interviene, con le modalità di cui all'articolo 10, anche direttamente, realizzando infrastrutture per particolari zone geografiche o per particolari categorie di utenti.
3. La realizzazione della rete regionale delle pubbliche amministrazioni rappresenta uno strumento di arricchimento e promozione dell'intero territorio, all'interno del quale si colloca il ruolo dei Comuni nella veste di facilitatori per l'impegno a collaborare nella realizzazione delle reti cittadine (metropolitan area network) anche attraverso la messa a disposizione di eventuali asset disponibili e ritenuti idonei a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.
4. La Regione promuove e favorisce la diffusione uniforme sul territorio, con particolare riguardo alle zone montane, dell'offerta di servizi di ICT commerciali, in special modo della copertura televisiva e della telefonia mobile; può intervenire con incentivi perché gli operatori del mercato incrementino l'offerta in Regione.
Art. 11 bis
Coordinamento interistituzionale per le reti informatiche pubbliche della Regione
1. La Regione promuove e sostiene l’esercizio delle competenze degli enti locali, in conformità al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)), al fine della piena realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge.
2. Avvalendosi del supporto tecnico della società di cui all’articolo 10, la Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e dell’Unione europea, con le altre regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sovranazionali, assicura standard di qualità̀ e adeguate modalità di monitoraggio per l’accessibilità̀ e il trattamento dei dati necessari al fine della transizione digitale, in particolare attraverso le infrastrutture di banda ultra larga.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un tavolo permanente di raccordo per la semplificazione e coordinamento univoco dei regolamenti locali contenenti norme riguardanti le procedure di realizzazione sul territorio di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica, al fine di garantire procedure semplici, efficaci e trasparenti per l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali nell’interesse della collettività̀, in base alle disposizioni contenute nel Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 207 del 2021 Sito esterno ed al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità). Il tavolo opera senza oneri per il bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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