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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE
Art. 16

(prima sostituito da art. 9 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, poi sostituito comma 3 da art. 11 L.R. 26 novembre 2020, n. 7)

Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse
1. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri generali di cui all'articolo 20, adotta modalità organizzative finalizzate a garantire la programmazione unitaria e integrata degli obiettivi e delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13. Assicura altresì, tramite le strutture della direzione generale competente, le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio di cui al comma 2.
2. Le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio assicurano, in particolare:
a) il supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, al monitoraggio e al controllo delle iniziative anche locali e settoriali;
b) il supporto alle iniziative di altri enti, l'attuazione per quanto di competenza, il monitoraggio e il controllo;
c) il presidio della coerenza dell'architettura del SIR-ER, l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche, sia trasversali che settoriali;
d) la programmazione e il coordinamento dell'introduzione del software libero e open source e dell'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti o liberi, nonché degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e) la cura, nell'ambito della lettera b), dello sviluppo e gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, della progettazione e realizzazione dei progetti trasversali, degli standard generali di riferimento, dell'assistenza tecnica e della collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 4 bis.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3.
Art. 17
Sedi di concertazione e partecipazione
1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:
a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui all' articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente legge;
b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'articolo 6, comma 4;
c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge stessa.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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