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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 11 bis
Coordinamento interistituzionale per le reti informatiche pubbliche della Regione
1. La Regione promuove e sostiene l’esercizio delle competenze degli enti locali, in conformità al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)), al fine della piena realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge.
2. Avvalendosi del supporto tecnico della società di cui all’articolo 10, la Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e dell’Unione europea, con le altre regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sovranazionali, assicura standard di qualità̀ e adeguate modalità di monitoraggio per l’accessibilità̀ e il trattamento dei dati necessari al fine della transizione digitale, in particolare attraverso le infrastrutture di banda ultra larga.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un tavolo permanente di raccordo per la semplificazione e coordinamento univoco dei regolamenti locali contenenti norme riguardanti le procedure di realizzazione sul territorio di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica, al fine di garantire procedure semplici, efficaci e trasparenti per l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali nell’interesse della collettività̀, in base alle disposizioni contenute nel Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 207 del 2021 Sito esterno ed al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità). Il tavolo opera senza oneri per il bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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