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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 12
Patrimonio informativo pubblico
1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati, ivi inclusi i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome. I sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 14 concorrono alla formazione del patrimonio informativo pubblico e il loro insieme costituisce, ai sensi del presente Capo, il Sistema informativo regionale (SIR).
2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali.
3. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.
4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.
6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di assicurare l'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione di cui all'articolo 3, lettera b), i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi sono preordinati;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).
7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a prevedere espressamente nell'informativa e nell'eventuale richiesta di consenso l'autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve altresì essere prevista nell'ambito dei contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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