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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 18

(modificata rubrica, modificato comma 1, modificata alinea e lett. b) comma 2, sostituito comma 3 da art. 11 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Razionalizzazione degli acquisti ...
1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi dei soggettidi cui all'articolo 19, comma 5.
2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione ..., il sistema tende:
a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;
b) a semplificare il processo di acquisto ...;
c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;
d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;
e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.
3. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato attraverso la stipulazione delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 21, nonché attraverso gli accordi quadro e le altre procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) modalità telematiche di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi, inclusi il sistema dinamico di acquisizione, le procedure di gara gestite con sistemi telematici, le aste elettroniche e il mercato elettronico regionale, in conformità con la disciplina prevista dalle norme europee e statali vigenti in materia;
c) strumenti e servizi per la semplificazione del ciclo delle acquisizioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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