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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 19

(già modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17), poi aggiunto comma 8 bis da art. 32 L.R. 26 luglio 2007 n. 13, ancora aggiunto comma 8 ter da art. 1 L.R. 30 novembre 2009 n. 21, modificati commi 1 e 3, sostituiti commi 4,5,6 e 7, abrogato comma 8 bis da art. 12 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, aggiunto comma 8 quater da art. 19 L.R. 17 luglio 2014 n. 12, poi aggiunto comma 8 quinquies da art. 35 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24e successivamente modificato da art. 3 L.R. 3 giugno 2019, n. 5)

Costituzione della struttura regionale di acquisto
1. La promozione e la realizzazione del sistema di acquisto di cui all'articolo 18 sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica,che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.
3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dagli accordi di programmadi cui all'articolo 23.
4. L'agenzia opera quale centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, nonché delle altre attività ad essa affidate ai sensi del presente Capo e del Capo VI bis.
5. L'agenzia svolge la propria attività in favore dei seguenti soggetti, ove questi siano tenuti ad applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'acquisizione di lavori, beni o servizi:
a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 e a tal fine può altresì operare per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 22 bis.
7. La Regione e l'agenzia, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, promuovono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di e-procurement di cui all'articolo 18, comma 3.
8. L'agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.
8 bis. abrogato.
8 ter. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché dei centri di servizio al volontariato dell'Emilia-Romagna.
8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell'interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell'apposita sezione dell'albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia, nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici.
8 quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'articolo 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall' articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti del Servizio sanitario regionale, con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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