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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 22
Modalità telematiche di negoziazione
1. L'agenzia provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche e a tal fine predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi, elettronici e telematici necessari. Provvede altresì a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee.
2. L'agenzia, in particolare, realizza e gestisce:
a) il mercato elettronico regionale e ne cura l'incremento;
b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente che soddisfano le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), utilizzano i sistemi e gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'agenzia per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), possono utilizzare i sistemi e gli strumenti di cui al comma 3 per lo svolgimento di proprie procedure di gara con modalità telematiche.
5. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, dell'obbligo di cui al comma 3, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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