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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 23

(modificati commi 1 e 2 da art. 17 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, successivamente inserito comma 2 bis da art. 3 L.R. 21 giugno 2022, n. 7)

Rapporti di servizio
1. I rapporti di servizio tra la Regione e l'agenziasono regolati da appositi accordi di programma.
2. Gli accordi di programmahanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuati tramite piani di attività, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio dell'agenziastessa.
2 bis. La Regione, d’intesa con l’Agenzia, istituisce un tavolo di monitoraggio in cui sono invitati permanenti ANCI e UPI al fine di raccogliere le istanze degli enti locali e di mappare i processi avviati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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