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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 3

(aggiunta lett. a) bis comma 1, modificata lett. d) comma 2 da art. 3 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Obiettivi specifici
1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
a bis) l'effettivo esercizio del diritto a chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi;
b) il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione;
c) la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l'apertura ad una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP (Uffici relazioni con il Pubblico), quale mezzo per favorire l'esercizio del diritto all'informazione e dei diritti di partecipazione democratica;
d) l'attivazione dell'infrastruttura tecnologica e della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio (e per i servizi di contatto con i soggetti privati e con le imprese), realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione del "territorio digitale";
e) lo sviluppo e la qualificazione del sistema informativo regionale, sia nei processi a supporto delle funzioni di governo, sia negli ambiti settoriali di intervento della Regione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle basi di dati, anche mediante interventi di supporto e di assistenza per l'utilizzo integrato con altre fonti conoscitive esistenti nei rispettivi settori di attività;
f) l'interoperabilità attraverso l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti;
g) l'accessibilità e la disponibilità dei dati che deve essere garantita attraverso l'utilizzo di almeno un formato standard libero e/o aperto;
h) il contributo alla realizzazione di una rete integrata di sistemi informativi e dei servizi telematici con gli Enti locali e gli altri enti pubblici, anche con il supporto di misure di carattere tecnico e finanziario;
i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo sullo sviluppo delle ICT, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;
j) la regolamentazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni comunitarie e nazionali, della sicurezza delle trasmissioni, dei sistemi e delle reti di propria competenza; delle modalità di acquisizione e scambio dei dati fra gli enti pubblici; dei diritti di partecipazione ed accesso dei soggetti interessati; della definizione di standard nel trattamento dei dati e nella interoperabilità dei sistemi informativi.
2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:
a) la ricerca e lo sviluppo delle ICT in ambito regionale;
b) la crescita del mercato delle ICT sul territorio, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda;
c) l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la diffusione della conoscenza delle regole, degli interventi e dei servizi delle ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori economici, sociali e culturali;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso generalizzato dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale;
e) l'utilizzo delle ICT in ambito universitario e scolastico;
f) il rapporto con gli enti di ricerca e le Università presenti nel territorio regionale;
g) lo sviluppo delle reti locali e civiche.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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