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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 77 del 18 giugno 2004

Art. 2
Esercizio dei diritti
1. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina è condizionata al riconoscimento della personalità giuridica e al perseguimento dello scopo statutario di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso di modifica o d'inattuazione delle previsioni statutarie che comportino la necessità di un'ulteriore valutazione sulla prosecuzione alla partecipazione spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine all'eventuale recesso dalla Fondazione.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente o suo delegato.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione alla Fondazione.

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