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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A ITALY CHINA COUNCIL FOUNDATION ICCF ETS

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

L.R. 23 giugno 2023, n. 6

Art. 2

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 23 giugno 2023, n. 6)

Esercizio dei diritti
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS è condizionata al possesso della personalità giuridica autonoma, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente o suo delegato.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione alla Fondazione.

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