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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/07/2007
2. Testo Coordinato26/07/2007
3. Testo Originale18/06/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/06/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A ITALY CHINA COUNCIL FOUNDATION ICCF ETS

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

L.R. 23 giugno 2023, n. 6

INDICE

Art. 1 - Autorizzazione
Art. 2 - Esercizio dei diritti
Art. 3 - Rappresentanza della Regione
Art. 4 - Partecipazione finanziaria
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina.
2. Italy China Council Foundation ICCF ETS in base al proprio statuto non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche ed attua gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto.
Art. 2

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 23 giugno 2023, n. 6)

Esercizio dei diritti
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS è condizionata al possesso della personalità giuridica autonoma, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente o suo delegato.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione alla Fondazione.
Art. 3
Rappresentanza della Regione
1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 4

(modificato comma 2 da  art. 22 L.R. 26 luglio 2007, n. 13 , successivamente modificati commi 1  e 2 da art. 4 L.R. 23 giugno 2023, n. 6)

Partecipazione finanziaria
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione con il contributo di 5 mila euro così come previsto dallo statuto della medesima Fondazione.
2. La Regione, in qualità di socio fondatore, si impegna a partecipare al fondo di gestione con un contributo ... del valore di 30 mila euro all'anno, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto della Fondazione.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.7.2.2.29100 "Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione" a valere sul capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 del 22 dicembre 2003, n. 29 e con l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base che saranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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