LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 34
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.
2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.