LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 35
(sostituito comma 2 da art. 24 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)
Banca dati regionale
1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.