LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 37
(abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 26 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)
Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00
2. abrogato.
3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.