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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

L.R. 27 giugno 2014, n. 7

Art. 38
Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Provincia, compilati in modo incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Sito esterno (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 Sito esterno).
7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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