LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
(prima abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 26 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificato comma 3 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)
Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00
2. abrogato.
3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.