Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 32

(modificati rubrica, commi 1, 3, 4 e 6 e abrogati commi 2, 5, 7, 8 e 9 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4, poi sostituito comma 1 e modificati commi 4 e 6 da art. 14 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).
2. abrogato.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette al Comune una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
5. abrogato.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati al Comune.
7. abrogato.
8. abrogato.
9. abrogato.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

Espandi Indice