Art. 21
(prima sostituiti commi 1,2,3,6 e modificato comma 4 da art. 18 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 3 lett. a) e c) , commi 4 e 5 e sostituito comma 3 lett. d) da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4, infine modificato comma 3 lett. c), sostituiti comma 3 lett. d) e comma 5 e abrogato comma 4 da art. 12 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)
Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.
2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Regione secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di statistica, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.
4. abrogato.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.
6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.