LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 22
Denominazione
1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.