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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE
Art. 27

(modificata lett.a) comma 1 da art. 21 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificate lett. c) e d) comma 1 da art. 13 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Nozione
1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:
a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior";
b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;
c) campeggi da una a cinque stelle;
d) villaggi turistici da due a cinque stelle.
2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.
3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.
Art. 28
Dipendenze
1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello complessivo di classificazione.
Art. 29

(prima sostituito da art. 22 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 3 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Dichiarazione di classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 30
Validità
1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.
2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.
3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale ... impone il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.
Art. 31
Ricorso
1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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