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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 27

(modificata lett.a) comma 1 da art. 21 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificate lett. c) e d) comma 1 da art. 13 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Nozione
1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:
a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior";
b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;
c) campeggi da una a cinque stelle;
d) villaggi turistici da due a cinque stelle.
2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.
3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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