LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
(modificati commi 1 e 4 e aggiunti commi 3 bis, 3 ter e 3 quater da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4 , poi abrogati commi 2 e 3, sostituiti commi 3 quater. e comma 4 da art. 20 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, poi sostituito comma 1 da art. 15 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.