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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 46
Abrogazioni
1. La legge regionale 30 novembre 1981, n.42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3 comma 2.
3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3 comma 2.
4. La legge regionale 29/2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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