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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 15 bis
1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell’Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali di cui all’allegato (carta E) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.
2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell’articolo 33.
3. I criteri e le modalità per l’inserimento nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, le direttive in cui sono definiti:
a) i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;
b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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