LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 20
(sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)
Rappresentanza
1.
La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.
2.
Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la segnalazione certificata di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.