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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 35 bis

(prima aggiunto da art. 22 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, in seguito sostituito comma 1 da art. 14 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, poi modificato comma 1 e soppressi commi 2-6 da art. 2 L.R. 31 marzo 2025, n. 2)

Codice identificativo di riferimento (CIR)
1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e per finalità di interscambio fra la banca dati regionale e la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) di cui all’articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. abrogato

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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