LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 L.R. 31 marzo 2025, n. 2(prima aggiunto da art. 22 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, in seguito sostituito comma 1 da art. 14 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, poi modificato comma 1 e soppressi commi 2-6 da art. 2 L.R. 31 marzo 2025, n. 2)
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.